Vademecum del Corpo Tecnico Forestale

Vademecum del Corpo Tecnico Forestale

 

Premesso che lo Stato deve essere presente nelle aree interne collinari e montane, che rappresentano il 70% del territorio nazionale, non solo attraverso un’azione saltuaria e prettamente repressiva ma deve essere presente soprattutto con una continua attività tecnica e di supporto.

Già nel 1948 il legislatore si pose il problema di quale tipologia di professionalità sarebbe stata più utile per il territorio, per il soprassuoli boschivi, per la popolazione e per gli Enti locali.

La conclusione a cui giunse il legislatore fu che la Nuova Amministrazione forestale doveva avere caratteristiche civili perché “i funzionari di un’Amministrazione dello Stato che devono vivere a contatto quotidiano con le  popolazioni e con gli Enti locali e che avranno il compito di supportare i cittadini, devono essere dei tecnici pronti a dare l’aiuto necessario ed i consigli opportuni per una migliore gestione del territorio e dei soprassuoli boschivi, ritenendo che solo la stretta collaborazione tra  Scuola,  scienza e  tecnica,  tra  pensiero e azione   possa essere di somma utilità al Paese.
La presenza di una Amministrazione civile richiede che tutte le energie  si pongano al servizio delle popolazioni delle aree rurali per il  potenziamento dell’economia montana”.

Ora come allora si pone il problema della questione forestale.

Negli anni precedenti al 1970 l’Amministrazione Forestale era formata dalla Direzione Generale Economia Montana e Foreste con uffici centrali e periferici, dalla Azienda di Stato Foreste di Demaniali con proprio uffici centrali e periferici e dal Corpo Forestale dello Stato con i propri uffici centrali e periferici.

Il personale del Corpo Forestale dello Stato era in parte incaricato di svolgere compiti e competenze della Direzione Generale ed in parte a svolgere i compiti e le competenza dell‘Azienda di Stato Foreste Demaniali.

Il restante personale svolgeva attività di sorveglianza e controllo del territorio collinare e montano (circa il 70% del territorio nazionale) e svolgeva compiti tecnici di controllo della piena applicazione della normativa statale e comunitaria, in campo forestale, di competenza del Ministero dell’Agricoltura.

In alcuni casi in cui venivano riscontrati reati, il personale forestale in servizio ai Comandi Stazione competenti per territorio, elevavano sanzioni amministrative e nei casi più gravi, avvalendosi delle qualifiche di pubblica sicurezza  e di polizia giudiziaria, procedevano secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Agli inizi degli anni 70,  le competenze della Direzione Generale e dell’A.S.F.D. transitarono alle Regioni insieme a parte del personale che vi operava; per quanto riguardava il personale del  Corpo Forestale, proprio per le competenze di Polizia, rimase alle dipendenze  dello Stato come sentenziato dalla Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza di Corte Costituzionale che sanciva l’impossibilità del trasferimento del personale forestale con qualifiche PS e PG, le Regioni non ritennero opportuno istituire propri uffici sul territorio per verificare  la piena applicazione  delle Prescrizioni di Massima (di competenza regionale) e ritennero sufficiente, stipulare specifiche Convenzioni con il Corpo Forestale  per lo svolgimento dell’attività di Polizia Forestale e per il controllo del territorio.

Per svariati decenni si ebbe sul territorio una distinzione tra competenze regionali e compiti e competenze statali.

Allo Stato rimasero il compito e la competenza della gestione delle Aree protette, la gestione degli Stabilimenti semi di Pieve Santo Stefano e di Dogana di Peri, l’applicazione delle varie Convenzioni Internazionali ( Berna, Parigi, Ramsar, Washington ed altre ), il contrasto agli incendi boschivi attraverso l’attività svolta dal personale dei Comandi Stazione  (tra cui il  D.O.S. ) ed il servizio aereo antincendio boschivo ed altre attività di competenza statale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 105/2008 ha affermato che su boschi e foreste insistono due tipi di beni giuridici un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco ed un bene giuridico patrimoniale in riferimento alle funzioni economiche produttive del bosco.

Sotto l’aspetto ambientale boschi foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario assoluto, nel senso che la tutela ad essi è prestata dallo Stato nell’esercizio delle sue competenze esclusive viene a funzionare come un limite  per le Regioni e le Province Autonome nelle materie di loro competenza.

Nel corso dei decenni, sempre seguendo il principio della distinzione tra compiti e competenze, il legislatore assegnò diversi compiti alle Regioni con il D. Lgvo  n.227/ 2001, con il Decreto emanato dal MATTM del 16-06-2005; compiti che le Regioni hanno svolto attraverso gli Uffici forestali regionali.

Nel 2016 il Parlamento emanò un provvedimento di soppressione del Corpo Forestale dello Stato ed il relativo trasferimento all’Arma dei Carabinieri dei compiti, delle competenze e di tutto il personale civile dei ruoli del Corpo Forestale andando in tal modo a determinare la militarizzazione di tutto il personale civile dei ruoli del Corpo Forestale.

A seguito di ricorsi alla Suprema Corte Europea avverso questo modus operandi l’Italia è stata condannata a risarcire il personale forestale dei danni  subiti a seguito della militarizzazione del personale civile del Corpo Forestale dello Stato.

Il trasferimento dei Comandi Stazioni Forestali e la successiva trasformazione in Comandi Stazioni Carabinieri Forestali, che per legge hanno continuato a svolgere la normale attività di istituto forestale, ha avuto un notevole impatto nel normale servizio che svolgeva il personale dei Comandi Stazione Carabinieri.

La linea controllo comando specifica per l’attività della “territoriale” (Comandi Stazione Carabinieri) che svolgeva il controllo urbano e  periurbano dei centri abitati  presenti sul territorio, male si rapportava con la linea controllo comando relativa ad un’attività forestale, principalmente tecnica.

Vi  è da considerare che, come previsto dalla normativa di trasferimento/soppressione del Corpo Forestale, l’Arma può decidere, decorso un decennio, di eliminare l’attività forestale nella propria attività d’istituto; nel frattempo i Comandi di Stazione sono già in parte trasformati in nuclei operativi ed assegnati ai competenti, per territorio, Comandi di Stazione Carabinieri.

Nel corso dei decenni il legislatore ha assegnato, alle Regioni, una serie di compiti, nello specifico campo forestale, fermo restando  la competenza dello Stato.

Sono compiti che riguardano le multifunzionalità riconosciute, negli ultimi decenni, al bosco sia a livello internazionale che nazionale (funzione naturalistica, funzione paesaggistica, funzione turistica ricreativa, funzione di regimazione idrogeologica, funzione di fissazione del carbonio, funzioni di conservazione della biodiversità floro- faunistica) che hanno portato alla modifica  della Costituzione inserendo alcune di queste esternalità come bene fondamentale nazionale.

Recentemente in applicazione nuovo Testo Unico Forestale e delle Filiere forestali (T.U.F.F.) sono stati assegnati alle Regioni i compiti di redazione dei piani regionali forestali (P.R.F.) e di  redazione del Piano  Forestale  di Indirizzo Territoriale (P.F.I.T.) nonché l’attività di controllo della regolare redazione dei piani di gestione forestale (P.G.F.) e dovranno realizzare l’approvazione del P.F.R.  e del P.F.I.T.
attraverso adeguate strutture forestali.  (1)

Il principio di semplificare e rendere meno dispendiosa ma incisiva e puntuale la realizzazione dei piani di gestione forestale (P.G.F.) da parte dei proprietari pubblici e privati, così come previsto dal T.U.F.F.,  ha scarse possibilità di realizzazione vista la complessità nel reperire sul territorio liberi professionisti in campo forestale (laureati e diplomati), liberi professionisti in campo paesaggistico, in campo naturalistico, in campo ingegneristico (viabilità e regimazione idrogeologica), in campo turistico ricreativo, in campo ambientale e  degli incendi boschivi.

Sono tutti professionisti che dovrebbero collaborare per la redazione dei Piani di Gestione Forestali (P.G.F.) omogenei su tutto il territorio nazionale anche in presenza di una diversificata situazione orografica, fito-climatica floro-faunistica e pedologica.

E’ difficile definire efficiente la salvaguardia della multifunzionalità del bosco quando l’intera professionalità forestale, al di là delle persone che pure apprezzabilmente vi si dedicano, viene concretizzata da una sommatoria di volontà individuali, con scarsi fattori comuni, senza verifiche specifiche, senza competenze o con competenze disarticolate e spesso non specialistiche in problematiche ambientali e forestali.

Il riconoscimento della nuova dimensione multifunzionale che ha assunto il bosco, a livello globale, e che ha determinato la note modifiche costituzionali, dovrebbe essere il volano per comporre una nuova governance del sistema forestale. Il tassello fondamentale per tale operazione è quello di realizzare la costituzione un Corpo Tecnico Forestale attraverso la distinzione tra le competenze regionali (redazione delle Prescrizioni  di Massima) e la competenza statale (attività di polizia forestale) per una rinnovata e partecipata politica che consenta di portare al centro dell’attenzione il patrimonio forestale nazionale quale bene di
rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere generazioni presenti e future. (D.Lgvo n.4/2018 art.1 comma 1)

Le Regioni, attraverso il  P.F.I.T., definiscono gli interventi strutturali ed infrastrutturali al servizio del bosco compresa la rete di viabilità e le azioni minime di gestione, di governo e di trattamento del bosco necessario alla tutela alla valorizzazione dei soprassuoli boschivi e allo sviluppo delle filiere forestali locali.
(Nuove Prescrizioni di Massima)

Non è immaginabile che si possa continuare a contare, in scala regionale, su uffici costituiti spesso da singole o pochissime unità, né che l’attività di approvazione dei piani di gestione forestale ( P.G.F.) ed il  controllo sugli interventi siano affidati, in delega, agli Enti locali che hanno spesso un solo tecnico che deve provvedere alla urbanistica , ai trasporti etc. ovvero a ogni infrastruttura a livello locale.

Le nuove competenze statali, riconosciute anche a livello costituzionale, determinano la domanda di come sia possibile supportare, in modo omogeneo, i proprietari boschivi (pubblici e privati distribuiti su tutto il territorio nazionale ed in aree montane lontani dai centri urbani) nell’applicazione dei principi enunciati dalla Strategia Forestale Europea ( S.F.E.) e recepita nel  T.U.F.F. e svolgere, nel
contempo, le funzioni di consulenza, di supporto e di controllo delle regolari attività  di gestione del territorio.

È del tutto evidente che la presenza del MASAF  sul territorio diventa indispensabile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista politico in quanto il Ministero, per svolgere le competenze primarie di elaborazione e di coordinamento delle linee politiche forestali sia nazionali che comunitarie, ha la necessità di conoscere,  in maniera diretta, le esigenze del territorio
e delle popolazioni delle aree interne.

Per i suddetti motivi è opportuno la istituzione di una struttura forestale nazionale centrale e periferica che fornisca tutte le informazioni utili ad una gestione della politica forestale al fine di svolgere i principi di tutela e di sostenibilità , principi sanciti a livello  internazionale che impegna tutti gli Stati a soddisfare i bisogni dell’attuale generazione, attraverso la conservazione della
intera gamma dei benefici e dei servizi materiali ed immateriali  forniti da bosco, senza  compromettere i bisogni delle generazioni future
.                          .

La struttura ministeriale potrebbe realizzare un coordinamento delle linee politiche emanate dal Ministero, in materia forestale, con le misure di conservazione degli habitat forestali rientrando nella Rete Natura 2000, con le discipline delle aree protette statali,  con la realizzazione di studi e ricerche nel campo della genetica forestale nonché alla realizzazione di un catasto, omogeneo,  dei terreni percorsi dal fuoco e la  redazione delle relative statistiche.

( 1 )  da “Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”. Piermaria Corona, Claudia Becagli, Paolo Cantiani ed altri

 

FILIPPO   ALDINI

 

ROMA 27 SETTEMBRE 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Fidaf

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