Troppe leggi : il caso dell’uso degli assegni e dei titoli al portatore

Troppe leggi : il caso dell’uso degli assegni e dei titoli al portatore

Una delle promesse, in campagna elettorale, che interessa tutti gli italiani, di qualunque ceto, assicurava la cancellazione di centinaia di leggi, ritenute inutili o, peggio, dannose. Una promessa – fatta da candidati vittoriosi – che non dovrà essere dimenticata e che andrebbe integrata, mediante l’aggiornamento di tante altre leggi, emanate quando la realtà economica, sociale e – soprattutto – tecnologica era ben diversa da quella che viviamo oggi.

V’è, infine, un’altra opportunità da cogliere, che interessa soprattutto le giovani generazioni : ricordare leggi, vecchie ma valide, in vigore, che molti potrebbero non conoscere, quale – ad esempio – quella che attiene ai rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari tutti, con specifico riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007, che prevede obblighi precisi e sanzioni – automatiche, inevitabili – per coloro che li violano.

Il predetto decreto – composto da 68 articoli che occupano 60 pagine – dà attuazione alla direttiva della Comunità Europea n. 2005/60, concernente “la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, con particolare riferimento a quelle appresso trascritte :

  1. conversione o trasferimento di beni allo scopo   di   occultare   o dissimulare  l’origine  illecita  dei  beni  medesimi o di  aiutare chiunque sia coinvolto in tali attivita’ a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  2. occultamento o dissimulazione di natura, provenienza, ubicazione, disposizione, proprieta’ dei beni o dei diritti sugli stessi ;
  3. acquisto, detenzione o utilizzazione di beni che provengono da attivita’ criminose o da partecipazione a tale attivita’ ;
  4. partecipazione ad uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo  di perpetrarlo, aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a commetterlo o di agevolarne l’esecuzione.

Molto opportunamente il dott. Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana, con l’intento di ricordare la predetta normativa, ha recentemente inviato una chiara lettera al Corriere della Sera. Una puntualizzazione fatta utilizzando anche comunicati diffusi  dall’ABI.

Giova ricordare che per le banche e gli altri intermediari finanziari richiamati dall’art. 11 del decreto è previsto – all’art. 15 – l’obbligo di “adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali, nei seguenti casi” :

a) instaurazione di un rapporto continuativo ;

b) esecuzione di operazioni occasionali, disposte da clienti, che comportino la  trasmissione  o  la  movimentazione  di mezzi di pagamento    di   importo   pari   o   superiore   a   15.000   euro, indipendentemente  dal  fatto che siano effettuate con una o più operazioni ;

c) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) se vi sono dubbi sulla veridicita’ o sull’adeguatezza dei dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini  dell’identificazione di un cliente.Merita particolare attenzione, inoltre, il chiaro, esaustivo vademecum recentemente diffuso dall’ABI e ricordato dal dott. Torriero, finalizzato a fornire consigli, pratici e utili, per l’uso del contante, degli assegni, dei conti correnti, dei libretti di risparmio o deposito, del quale vanno ricordate, in particolare, le seguenti disposizioni :

  • divieto di trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati, di denaro contante e di titoli al portatore, di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro ;
  • assegni bancari, circolari o postali, di importo pari o superiore a 1.000 euro, devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile” ;
  • le banche debbono consegnare alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità ;
  • per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera, senza la dicitura “non trasferibile”, è previsto il pagamento, a carico del richiedente, di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato ;
  • divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché del loro utilizzo, anche se aperti in uno Stato estero ; emissione solo in forma nominativa, intestati a una o più persone, dei libretti di deposito, bancari o postali ;
  • in caso di violazioni delle soglie dei contanti e degli assegni (o della mancata indicazione della clausola “non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro ;
  • per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione varia dal 10 al 40% del saldo.

Compete ai soggetti coinvolti – Banche, Poste italiane, Ordini professionali interessati – ricordare al Parlamento di dare seguito alle promesse elettorali e di aggiornare e semplificare la normativa richiamata.

Visita alla casa colonica - Pieter Brueghel Il Giovane
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Redazione Fidaf

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