La questione attiene alla definizione dei requisiti della fattispecie. Come noto, il comma 13 dell’articolo 1 della suddetta legge riconosce l’esenzione ai
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A decorrere dall’anno 2016 non è più dovuta l’IMU sui terreni adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, anche sulle aree edificabili che godono della cosiddetta finzione giuridica. Il requisito soggettivo prevede di essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative. Il requisito oggettivo contempla il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.
Dal punto di vista normativo siamo collocati nel d. lgs 504/92, all’articolo 9 e all’articolo 2 comma 1 lettera b), dove si fa riferimento alla figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo a titolo principale al fine di ottenere l’abbattimento d’imposta per valore ovvero la finzione giuridica su area edificabile. A chiarirne la portata applicativa intervenne il comma 2 dell’articolo 58 del d. lgs 446/97 che circoscrive l’articolo 9 alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’articolo 13 del dl 201/2011 richiama esplicitamente le suddette norme…