Spargimenti agricoli. Fanghi a norma.

Spargimenti agricoli. Fanghi a norma.

Nessun cambiamento di metodo e di merito da parte del nuovo Governo circa la gestione dei rifiuti, in particolare dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue civili o assimilabili. Di metodo, perché ancora una volta si rinuncia ad una norma organica per fronteggiare l’ennesima emergenza e, nel merito, poiché questo decreto non risolve tutti i problemi in essere e lascia nell’incertezza operatori di settore e organi di controllo producendo, con ogni probabilità, altri contenziosi.

Il decreto legge per Genova e altre emergenze contiene all’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”, con cui stabilisce che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, gli idrocarburi (C10-C40), non devono superare il limite di 1.000 mg/kg tal quale.
L’inserimento di questa norma è stato motivato dal governo con il fatto che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, non stabilisce alcun limite per gli idrocarburi. In assenza di limiti nazionali, la giunta regionale della Lombardia, con deliberazione dell’11 settembre 2017 aveva approvato una Allegato che fissava un limite per gli idrocarburi C10 e C40 di 10.000 mg/kg di sostanza secca. Contro questa delibera, molti Comuni lombardi, interessati dallo spandimento dei fanghi nei loro territori, avevano fatto ricorso al Tar, ritenendo il limite troppo elevato…

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Cipressi1, 1888
Cipressi1, 1888

Redazione Fidaf

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