Ricorso del CONAF su AGEA-CAA

Ricorso del CONAF su AGEA-CAA

Recentemente, AGEA, tramite una serie di circolari applicative del DM 21/02/2024, ha disatteso quanto previsto all’articolo 2 dello stesso decreto. Quest’ultimo specifica che i “CAA svolgono attività di assistenza alle imprese agricole, nonché ogni altra attività prevista dalla legge o ad essi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome, o da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà”.
Queste interpretazioni di AGEA impediscono ai dottori agronomi e forestali, di caricare e presentare domande per conto delle imprese agricole nel SIAN per i bandi del nuovo CSR. Questa situazione non solo danneggia la nostra categoria, lasciando migliaia di colleghi impossibilitati ad operare, ma provoca anche un danno significativo al sistema agricolo. Le ottime performance di spesa pubblica e di attuazione delle misure strutturali dei vecchi PSR in tutte le regioni d’Italia sono il risultato del lavoro congiunto anche e soprattutto tra le imprese agricole ed i liberi professionisti, che hanno sviluppato competenze e progetti capaci di attrarre le risorse comunitarie.

Le singole circolari hanno dato vita a una narrazione che tenta di giustificare l’esclusione dei liberi professionisti dalla presentazione delle domande su SIAN con argomentazioni a ns parere del tutto infondate:

1. Permettere ai soli Centri di Assistenza Agricola di presentare domande garantisce un maggiore controllo del sistema e prevenzione delle truffe: Questa affermazione è infondata per diversi motivi. I CAA sono soggetti privati, rispondono del proprio operato ai clienti come i liberi professionisti (che esercitano in forma singola od associata STP), ma a differenza di questi ultimi, non sono iscritti ad un Ordine professionale. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici ed i loro iscritti sottostanno ad un codice deontologico ed ai dettami del DPR 137/2012, che prevede un procedimento disciplinare in caso di atti illeciti, fino alla radiazione. Inoltre, i professionisti devono avere una idonea polizza RC professionale personale e rispettare la formazione continua. Questi obblighi non sono previsti per gli
operatori dei CAA.
2. I professionisti possono organizzarsi in CAA: Il DM stesso, all’articolo 12, impedisce tale organizzazione. Centralizzare tutti i servizi presso i CAA costringerebbe le imprese a rivolgersi sempre agli stessi centri per ogni necessità, ignorando che le competenze necessarie sono
spesso specifiche e diversificate. L’intero settore agricolo perderebbe l’opportunità di farsi assistere da specialisti qualificati, portando ad un impoverimento delle conoscenze a disposizione delle aziende. È come se, nel settore sanitario, un cittadino non potesse rivolgersi a uno specialista per una patologia specifica, ma dovesse necessariamente rivolgersi all’ospedale più vicino.

3. Vi è una semplificazione del sistema: La semplificazione non si ottiene solo sviluppando programmi informatici in grado di lavorare domande in modo massivo, ma consentendo di elaborare domande corrette e strutturate basate su strategie condivise tra un professionista
esperto e l’impresa agricola. Le autorità di gestione delle regioni AGEA possono confermare la maggiore celerità nelle istruttorie delle domande presentate dai professionisti rispetto a quelle presentate dai CAA fino al 2023.

È essenziale che si riconosca e si rispetti il ruolo fondamentale che i liberi professionisti svolgono nell’assistenza alle imprese agricole, permettendo loro di continuare a operare efficacemente per il bene del settore agricolo italiano.

 

Redazione Fidaf

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