L’espropriazione larvata regolata da una legge del 1865
Si definisce espropriazione larvata la diminuzione di valore di un immobile o la limitazione di un diritto a seguito della realizzazione di un’opera pubblica. In questo caso la legge di riferimento, in ambito giurisprudenziale, ha più di un secolo.
Nel corso degli anni il Testo Unico che regola e disciplina le procedure in materia espropriativa, il D.P.R. 327/2001, è stato più volte oggetto di profonde revisioni.
Infatti, varie sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale, (a solo titolo esemplificativo si citano la n. 348/2007, 181/2011 e 71/2015) hanno di fatto mutato il testo originario modificando o eliminando degli articoli in esso contenuti.
Conseguentemente, anche le modalità di calcolo dell’indennizzo spettante nel caso di esproprio di un’area edificabile o di un’area agricola hanno subito variazioni, spesso, sostanziali.
In ogni caso, l’esproprio e la determinazione dell’indennità di espropriazione sono sempre associate all’ablazione di un bene, effettuata in seguito ad un provvedimento legittimo, da una pubblica amministrazione o da altro soggetto legittimato.
Ma nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica, pur non determinando l’ablazione del bene, influisca negativamente sulla proprietà privata, determinando la perdita o la diminuzione di un diritto, la determinazione dell’indennità spettante è più complessa.
Il D.P.R. 327/2001 contempla questo caso al primo comma dell’art. 44 del T.U. – Indennità per l’imposizione di servitù – che riporta “È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L)”.
Tale norma altro non è che la riproposizione dell’art. 46 della legge 2359 del 1865.
Infatti, l’articolo 46 della legge 2359 del 1865 riporta al primo comma “ E’ dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”…