La professione non ammette l’astensione

Il professionista deve compiere scelte razionali, quindi responsabili, nell’interesse di un giusto equilibrio tra tutela dell’ambiente e attività economiche. Formazione, aggiornamento e differenziazione delle fonti sono indispensabili per evitare l’“astensione”.

Un’amministrazione pubblica che sempre più spesso ha bisogno di professionisti dell’area tecnica e un’opinione pubblica orientata tanto al raggiungimento di elevati standard ambientali, quanto al soddisfacimento dei bisogni per mezzo di beni e servizi di qualità. Questo è lo scenario in cui oggi i professionisti sono chiamati a individuare priorità, fare scelte puntuali e a risolvere problemi trovando nuovi equilibri. È una tendenza che dovrebbe diventare ancora più marcata nel prossimo futuro dovuta da una parte alla necessità di semplificare i processi amministrativi e dall’altra al consolidamento di un sistema molto complesso di fonti normative che, talvolta, possono contenere linee guida e principi addirittura contrastanti. Il tema della responsabilità dei professionisti può essere argomentato con diversi approcci.

Dal punto di vista prettamente giuridico l’articolo 2236 del codice civile prescrive che la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Il professionista, quindi, non risponde di eventuali danni se non in caso di dolo o di colpa grave. I problemi di speciale difficoltà sono obiettivamente risolvibili solo mediante una preparazione professionale superiore alla media e dove manca una grande casistica di riferimento. È per questo che in ambito medico si ha la limitazione di responsabilità soltanto se il caso non è stato sufficientemente studiato o viene risolto con differenti terapie. Pertanto la responsabilità professionale è regolata da una norma di carattere generale prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c. (definita come diligenza del buon professionista o del professionista medio) commisurata alla natura dell’attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell’art 2236, limitando la responsabilità del professionista al dolo o alla colpa grave…

Vedi articolo originale

Patterdale, William Turner
Patterdale, William Turner

Redazione Fidaf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *