La politica comune della pesca: origini e sviluppo
La politica comune della pesca (PCP) è stata formulata per la prima volta nel trattato di Roma. Collegata inizialmente alla politica agricola comune, col passare del tempo è gradualmente diventata più indipendente. L’obiettivo principale della PCP, in seguito alla revisione del 2002, è garantire una pesca sostenibile, nonché redditi e occupazione stabili ai pescatori. Il trattato di Lisbona ha introdotto numerose modifiche alla politica della pesca. Nel 2013 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una nuova PCP, volta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e di acquacultura sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
BASE GIURIDICA
Articoli dal 38 al 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) Il TFUE ha introdotto alcune novità quanto al coinvolgimento del Parlamento nell’elaborazione della legislazione in materia di PCP. La modifica più importante è che la legislazione necessaria al perseguimento degli obiettivi della PCP è adottata ora seguendo la procedura legislativa ordinaria (conosciuta in passato come procedura di codecisione), il che rende il Parlamento colegislatore. Ciononostante, le disposizioni sulla legislazione in materia di «misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca» (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE) non sono state modificate rispetto al trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), il che significa che tale legislazione può solo essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione. Per quanto concerne la ratifica degli accordi internazionali sulla pesca, il trattato di Lisbona stabilisce che essi devono essere ratificati dal Consiglio dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento.
OBIETTIVI
Le risorse ittiche sono una risorsa naturale, rinnovabile e mobile e fanno parte del patrimonio comune. Il trattato di Roma prevedeva una politica comune della pesca, e ora l’articolo 39, paragrafo 1, del TFUE stabilisce gli obiettivi della politica agricola comune, che sono condivisi dalla politica comune della pesca, dal momento che l’articolo 38 definisce i prodotti agricoli come «i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». La pesca rientra in un quadro di politica comune, con norme comuni approvate a livello europeo e applicate a tutti gli Stati membri. Le finalità originarie della PCP consistevano nel preservare gli stock ittici, tutelare l’ambiente marino, garantire la solidità economica della flotta europea e fornire prodotti alimentari di qualità ai consumatori. La riforma del 2002 ha aggiunto a tali obiettivi lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive, che tenga conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali, specificando che la sostenibilità deve basarsi su pareri scientifici attendibili e sul principio di precauzione. Le nuove norme di base della PCP sono entrate in vigore il 1o gennaio 2003…