Il diritto di prelazione nel diritto agrario

Il diritto di prelazione nel diritto agrario

Talvolta il Dottore Agronomo è chiamato, nell’esercizio della sua professione, ad accertare se sussista, nel caso di terreni agricoli confinanti, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione può essere esercitato, se sussistono i requisiti, ogni qualvolta il terreno confinante viene posto in vendita.

L’introduzione del diritto di prelazione agraria si ha con l’art. 8 della Legge del 26 maggio 1965 n° 590 – Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice – che recita: “ In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”

Successivamente, con la modifica dell’articolo 8 della Legge 590/65, il diritto di prelazione agraria venne modificato ed esteso anche ai coltivatori diretti confinanti – articolo 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817.
Infatti, oltre aver introdotto la possibilità per i confinanti di esercitare il diritto di prelazione agraria dimezza il tempo per esercitare il diritto di prelazione agraria da quattro a due anni.
Recita, l’articolo 7 della L. n° 817/1971: Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l’esercizio  del  diritto  di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché’ sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;

2-bis) all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può’ esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi. (1) (3).

Lo scopo principale della prelazione agraria era ed è quello di ampliare la dotazione fondiaria della proprietà diretto coltivatrice, di piccole dimensioni, aumentandone la superficie di coltivazione, mediante l’accorpamento dei terreni tra loro confinanti, al fine di aumentarne la redditività dei terreni coltivati con la creazione di economie di scala più efficienti.

Con le modifiche introdotte dall’articolo 7 della L. n° 817/1971, che ampliava anche ai confinanti il diritto di prelazione, le controversie ed il contezioso legale sono aumentate considerevolmente, tanto che la giurisprudenza è intervenuta più volte per chiarire quando sussistono le condizioni per il confinante per esercitare il diritto di prelazione agraria…

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Redazione Fidaf

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