I risarcimenti dei danni dovuti per esproprio e le tutele per la proprietà

I risarcimenti dei danni dovuti per esproprio e le tutele per la proprietà

Lo scorso 5 ottobre si è tenuto a Cagliari il convegno organizzato dall’Associazione dei Dottori in Agraria e Dottori Forestali della Sardegna, in concerto con Conprofessioni Sardegna e l’Ordine dei Dottori Agronomie Forestali della Provincia di Cagliari, dal titolo: D.P.R.327/2001 – L’acquisizione coattiva sanante ex art. 42 ed il risarcimento dei danni – I vincoli conformativi e la loro influenza nella stima – La determinazione dei compensi per i componenti delle terne tecniche ex art 21.

Nel convegno sono emersi interessanti spunti di riflessione sull’importanza dell’estimo nelle determinazioni delle indennità di esproprio, nonché su come affrontare la determinazione dei compensi per i componenti delle terne tecniche, costituite ai sensi dell’art. 21 DPR 327/2001, in relazione all’abrogazione delle tariffe professionali.

Nel convegno, al quale hanno partecipato l’Ing. Roberto Trudu – Funzionario ufficio espropri Comune di Cagliari – il Dott. Paolo Loro – Direttore della rivista telematica Esproprionline.it – l’Avv. Federico Lucarelli, l’Avv. Liliana Farronato, l’Avv. Marco Morelli (liberi professionisti) ed il Dottore Agronomo Ettore Crobu – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cagliari – è stato più volte ribadito come la giurisprudenza apporti costantemente nuove interpretazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di espropriazione.

La prima parte del convegno ha visto focalizzata l’attenzione sulle numerose problematiche legate all’applicazione dell’art. 42 bis del DPR 327/2001 e sulla corretta applicazione delle procedure amministrative connesse alla digitalizzazione degli atti all’interno della PA.

In particolare, è stata segnalata l’importanza della corretta applicazione dei processi di digitalizzazione degli atti amministrativi all’interno della Pubblica Amministrazione, evidenziando come i documenti digitali debbano rispettare quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 82/2005: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida” e dall’art 40: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida” (D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 e dal D.Lgs. n. 217 del 2017).

Oltre alle tematiche inerenti al risarcimento dei danni ed alla condanna alla restituzione delle aree, contemplate dall’acquisizione sanante (art. 42 bis del DPR 327/2001), sono state messe in evidenza le difficolta operative legate ai casi rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, anche alla luce di alcune sentenze (vedi TAR Piemonte 368/2018) sulla trascrivibilità di un atto di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà, che sono apertamente in contrasto con la sentenza n° 735/2015 della Corte di Cassazione.

Nel corso del convegno sono state affrontate in modo particolareggiato le tematiche relative ai vincoli conformativi ed ai vincoli espropriativi e la loro incidenza nella determinazione dell’indennità di esproprio, attraverso l’analisi di numerosi casi pratici.
Il convegno ha, inoltre, messo in evidenza come in seguito all’applicazione del Decreto Monti Bis (D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito in Legge n.27/2012) con cui sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, i professionisti operanti nell’ambito delle terne tecniche si siano trovati privi di uno strumento idoneo per la determinazione dei compensi.

Infatti, il comma 6 dell’art 21 del DPR 327/2001 recita: “Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall’autorità espropriante, in base alle tariffe …” tariffe che, però, oggi non sono più presenti.

L’Avv. Lucarelli ha sottolineato come, attualmente, siano disponibili, per il tecnico che opera nell’ambito delle Terne (ex art 21) solo due modalità di calcolo degli onorari: il DM 140 (determinazione dei compensi professionali nel caso di contenzioso tra il professionista e il committente privato) che però si applica solo in casi di contenziosi giudiziari ed il DM 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8 D.lgs. 50/2016).

Ha evidenziato inoltre come, sebbene l’incarico professionale inizi come nomina privata (essendo il professionista nominato su richiesta della ditta espropriata), spesso gli onorari relativi all’incarico svolto vengono pagati dall’autorità espropriante, soggetto pubblico. Infatti, il comma 6, lettera b) dell’art 21 sopra citato, recita: “sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell’esproprio e l’espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell’esproprio”.

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Camille Pissarro, Mattino d'autunno

Redazione Fidaf

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