Espropri per pubblica utilità, la normativa e la Corte Costituzionale

Espropri per pubblica utilità, la normativa e la Corte Costituzionale

La normativa sugli espropri è sempre stata contraddistinta da una notevole difficolta interpretativa. Più volte il legislatore è intervenuto, come anche i giudici. Le novità dopo la sentenza della Corte Costituzionale 71/2015

La normativa sugli espropri è sempre stata contraddistinta da una notevole difficolta interpretativa tanto che il legislatore è più volte intervenuto per correggere, modificare e/o integrare il Testo Unico (T.U.) attualmente in vigore, il D.P.R. 327/2001.

Uno degli aspetti più problematici era rappresentato dall’esigenza di porre fine a situazioni derivanti da occupazioni senza titolo, da parte dell’autorità espropriante che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, nel caso di trasformazioni irreversibili del bene, contemplata fin dall’origine dal D.P.R. 327/2001 nell’art. 43 – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.

In tali situazioni la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato gli istituti dell’occupazione appropriativa ed usurpativa.

La sostanziale differenza tra le due fattispecie è che l’occupazione appropriativa è caratterizzata dalla mancata conclusione del procedimento espropriativo con il decreto di esproprio, mentre l’occupazione usurpativa si contraddistingue per la trasformazione del fondo in assenza della dichiarazione di pubblica utilità (sia all’origine sia in seguito ad un intervento legislativo che l’ha annullata o per l’avvenuta scadenza dei termini).

Ma l’articolo 43 del D.P.R. 327/2001 è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 293 del 2010 ed è oggi sostituito dall’art. 42 bis – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – introdotto nel T.U. dall’art. 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n° 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della L 15 luglio 2011 n° 111.

Preliminarmente occorre evidenziare come l’articolo 42 bis trasformi un atto illegittimo, quale è l’occupazione senza titolo, in un atto legittimo; scompare quindi il risarcimento del danno subito per il proprietario del bene, previsto dal precedente art. 43, oggi dichiarato anticostituzionale, che viene sostituito da un indennizzo…

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Redazione Fidaf

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