Dottori in Agraria e Forestali, Agronomi, Dottori Agronomi e Forestali: una questione non solo formale

Dottori in Agraria e Forestali, Agronomi, Dottori Agronomi e Forestali: una questione non solo formale

Un collega iscritto ad un’Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali mi chiede se un laureato in Scienze Agrarie può fregiarsi del titolo di agronomo. La domanda è tutt’altro che peregrina e attiene ad aspetti non solo formali. La risposta è molto complessa e richiede una riflessione profonda. Proverò qui a presentare qualche spunto, chiedendo a tutti colleghi di contribuire con idee e proposte.

Cominciamo dalla definizione data dal Dizionario Treccani: agronomo è “chi studia o professa l’agronomia sia pura sia applicata”. E poi specifica: “In senso più strettamente professionale, chi, in possesso della laurea in scienze agrarie e abilitato all’esercizio della professione, applica le conoscenze agronomiche alla pratica agraria, nella direzione di aziende e industrie agrarie o quale funzionario in uffici pubblici o privati”. Questa definizione presuppone indirettamente l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Professionali, mentre abilitazione e iscrizione all’Ordine sono richiesti per l’esercizio della libera professione e per altre funzioni svolte da agronomi dipendenti, ma non per molte posizioni nell’insegnamento, nella ricerca, nella amministrazione pubblica, nelle imprese private. L’agronomia, d’altronde, si esplica in una miriade di ruoli, di attività, di funzioni, spesso assai distanti tra loro. Ne è dimostrazione la tradizionale cerimonia di premiazione dei colleghi che hanno conseguito il diploma di laurea da 50 anni, organizzata annualmente dalla Associazione Romana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali: i premiati, richiesti di presentare brevemente le loro attività professionali, presentano ogni anno un impressionante caleidoscopio di esperienze differenziate.

Secondo la Legge 7 gennaio 1976 n.3 “I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell’art. 3.” La stessa legge specifica che “Possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria. I laureati non iscritti all’Ordine usano il titolo semplice di Dottore, senza specificare ulteriormente. Questa nomenclatura risponde al vecchio ordinamento degli studi universitari, con Corsi di Laurea originariamente di quattro anni, poi estesi a cinque. L’introduzione della divisione in Corsi di Laurea triennali e Corsi di Laurea magistrale, eventualmente seguiti da Dottorati di ricerca, aggiunge un livello di complessità: i laureati dei tre livelli sono comunque designati dal titolo di Dottore. Nei Paesi ispanofoni Ingeniero agrònomo è chi ha frequentato un corso triennale, Licenciado è chi ha frequentato corsi universitari per almeno quattro anni (fino a sei anni) e Doctor chi ha conseguito un dottorato. Anche nei Paesi anglofoni si distingue tra Bachelors per diplomati di corsi triennali, Masters, per laureati da corsi specialistici, e Doctors per coloro che hanno conseguito un PhD, mentre agricultural engeneer è chi si occupa di meccanica agraria. In effetti, anche in Italia c’è chi propone l’introduzione dei titoli di Ingegnere Agronomo e Ingegnere Forestale, che andrebbero a sostituire i titoli di Dottore Agronomo e Forestale, con significato quindi del tutto diverso, ma che probabilmente non contribuirebbe alla chiarezza. La situazione è ulteriormente complicata dalla specializzazione dei corsi di laurea magistrale, che non per nulla hanno assunto anche il nome di corsi specialistici e che spaziano dalla gestione delle aree protette al vivaismo, dalla paesaggistica alla viticoltura, dalle scienze agrarie alle tecnologie forestali. I laureati dei corsi magistrali che sostengono l’esame di stato e che risultano iscritti all’Ordine professionale sono comunque Dottori Agronomi e Dottori Forestali, per gli altri credo valga tuttora il titolo di Dottore senza aggettivazioni.

In questo quadro già sufficientemente confuso si innesta adesso la proposta avanzata dall’ex ministro Manfredi in un apposito DDL – e ora contenuta nel PNRR – di abolire l’esame di stato, permettendo l’accesso agli Ordini professionistici di chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario. Le lauree abilitanti, già introdotte per le professioni mediche sull’onda dell’emergenza sanitaria, verrebbero però adottate non per tutte le professioni ordinistiche, ma solo per alcune, probabilmente per quelle il cui numero di iscritti è più esiguo e la cui capacità di pressione politica è di conseguenza inferiore. Questa eventualità apre prospettive di grande cambiamento: potrebbe l’iscrizione all’Ordine senza esame di ammissione garantire la qualità di conoscenze e competenze del professionista? Dovremo affiancare alla iscrizione all’albo professionale – o sostituirla – la certificazione del curriculum vitae, come sta proponendo qualche organismo di certificazione?

La domanda posta dal collega non è quindi un quesito formale, di pura nomenclatura, ma coinvolge temi complessi, di grande rilevanza per tutti gli agronomi ed i forestali, quali l’ordinamento degli studi universitari e il regolamento dell’esercizio della professione.  Come ha scritto Dante, citando Giustiniano, “con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto: «Nomina sunt consequentia rerum»” (Vita Nuova XIII, 4). L’aspetto rilevante rimane che i titoli corrispondano alle effettive competenze di coloro cui sono riferiti.  Aspetto adesso commenti, suggerimenti e proposte da parte dei colleghi.

Redazione Fidaf

2 pensieri su “Dottori in Agraria e Forestali, Agronomi, Dottori Agronomi e Forestali: una questione non solo formale

  1. Caro Andrea, personalmente io sono un membro della Institution of Agricultural Engineers https://iagre.org/, un’associazione professionale britannica, e non mi occupo di meccanica.

    Il termine ingegnere si riferisce genericamente a chi, applicando scienza, tecnologia ed il proprio ingegno alla progettazione, gestione, valutazione in diversi campi delle attività umane, con un approccio orientato alla soluzione dei problemi. Chi gestisce un piano di concimazione, risolve un’infestazione su una coltura o previene/cura infezioni con agrofarmaci, valuta un’indennità di esproprio, progetta una costruzione rurale o un impianto di drenaggio, formula una dieta bilanciata, verifica la qualità di un prodotto (e tanto altro), fa qualcosa che rientra perfettamente in questa definizione.

    In Italia si tende impropriamente ad identificare “INGEGNERE” con l’ingegnere edile, anche a detrimento di altri professionisti iscritti allo stesso Ordine, che pur essendo diviso in tre sezioni (Ingegneria Civile e Ambientale; Ingegneria Industriale; Ingegneria dell’Informazione) ha a volte difficoltà ad incasellare l’infinita varietà dei laureati nelle classi di laurea in Ingegneria. Adesso che il Politecnico di Milano ha aperto una laurea in “Agricultural Engineering” produrrà dei laureati in ingegneria agraria (più correttamente, laureati LM-26 Ingegneria della Sicurezza) che si iscriveranno all’Ordine degli Ingegneri e forse potrebbero iscriversi anche al nostro.

    Sicuramente non si tratta di una questione puramente semantica, visto che ha forti riflessi sulla vita delle persone (ad esempio, nell’accesso a certi lavori/attività/opportunità). In moltissimi Paesi del mondo l’Ingegnere Agronomo è colui che svolge lo stesso lavoro degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Quindi, se i nomi sono veramente conseguenza delle cose, anche io e te siamo Ingegneri Agronomi. Purtroppo, non in Italia.

  2. Anch’io mi trovo nella stessa situazione di chi le ha posto la domanda. Laureato in scienze agrarie e superato l’esame di stato non esercito la libera professione e pertanto non sono iscritto all’ordine. Mai saputo se posso definirmi agronomo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *