Consorzi Agrari: situazione e prospettive
E’ crescente, ormai, il convincimento che l’agricoltura deve svolgere ruoli sempre più rilevanti, articolandosi in attività caratterizzate da specificità e da qualificate innovazioni imprenditoriali.
Il settore, pertanto, continuerà ad essere “primario” e ad offrire nuove, migliori opportunità, sia per la realizzazione di filiere agroalimentari – necessarie per proficui, diffusi raccordi tra agricoltori, trasformatori e consumatori – sia per la produzione di energie alternative e per altre iniziative innovative, atte anche a favorire una sostanziale tutela dell’ambiente.
Un ruolo che merita, quindi, sostegno convinto, anche mediante la valorizzazione degli enti e degli organismi del settore.
Va evidenziata, a tali fini, la missione dei Consorzi Agrari, che offrono concrete possibilità di soddisfare gli approvvigionamenti di beni e materie prime utili alle aziende agricole, nonché per la gestione unitaria – vendita o trasformazione – dei loro prodotti.
Giova ricordare che i Consorzi sono cooperative agroindustriali, seppure con peculiarità di rilievo che riguardano, soprattutto, la vigilanza alla quale sono soggetti.
Le principali disposizioni che regolano attualmente la loro gestione sono le leggi n. 410/99, n. 233/2006 e n. 99/2009, art. 9. Queste fonti normative – e le altre intermedie di minore rilievo – li considerano, a tutti gli effetti, disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile.
Viene tutelata la loro denominazione; cosa di non poco conto, trattandosi di un “marchio” che in oltre un secolo ha favorito concretamente la innovazione e il miglioramento della produzione agricola, soprattutto mediante la predisposizione e la gestione di servizi utili all’agricoltura; svolgendo, in pratica, funzioni sostanzialmente pubblicistiche, assai significative, che prevedono la facoltà di compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura e di concedere anticipazioni per il conferimento di prodotti agli ammassi volontari; nonché di partecipare a società i cui scopi interessino l’attività consortile o di promuoverne la costituzione.
E’ stato salvaguardato, inoltre, il diritto di prelazione in favore dei Consorzi in amministrazione ordinaria, nei casi di vendita di beni immobili, di cessione di azienda o di ramo d’azienda da parte di quelli in liquidazione coatta amministrativa; riservando, contestualmente, la preferenza in favore delle cooperative agricole, nei casi di mancata prelazione.
La vigilanza sui Consorzi Agrari – ai fini degli adempimenti previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione – è devoluta al Ministero dello Sviluppo Economico; al MIPAAF è riservata quella sull’attuazione di piani agroindustriali, funzionali al sostegno dell’economia agraria. La nomina dei Commissari Governativi e dei Commissari Liquidatori compete congiuntamente ai due Ministri.
Dal momento che deve ritenersi sostanzialmente conclusa l’esperienza degli “esercizi provvisori” dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, i pochi che si trovano tuttora in tale stato potranno beneficiare della prosecuzione temporanea della gestione, secondo le norme ordinarie ( art. 206, com. 2 della LF ); i Commissari Liquidatori vengono assistiti da Comitati di Sorveglianza.
Merita un cenno particolare la sorte della Federconsorzi, commissariata nel 1991 e oggetto di concordato preventivo con cessione dei beni. La legge 410/99 ne ha sancito lo scioglimento, secondo le norme ordinarie del codice civile; ma rimane ancora da definire la questione degli ingenti crediti – da essa vantati, per gli ammassi cerealicoli obbligatori del periodo bellico – oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha riconosciuto la legittimità della riduzione dei relativi interessi dovuti dal MIPAAF, a seguito del loro ricalcolo, per effetto dell’art. 12, paragrafo 6 del decreto legge n. 16/2012.
La riorganizzazione dei Consorzi Agrari – finalizzata soprattutto a realizzare aggregazioni e fusioni indispensabili ai fini di una migliore, più funzionale attività – risponde alla esigenza di porli in condizione di dare puntuale, adeguato sostegno agli agricoltori tutti, nell’interesse anche della crescita economica del Paese. Va, pertanto, sostenuta.
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