Assicurazioni: frequentare buone Compagnie

Assicurazioni: frequentare buone Compagnie

Le polizze di assicurazione sono uno strano “prodotto” : sembrano pressoché tutte eguali all’atto dell’acquisto ; sono – spesso – molto diverse in caso di sinistro.

Quanti assicurati si rendono conto – quando sottoscrivono una polizza – che la serietà della Compagnia può essere riscontrata soltanto se è chiamata a indennizzare un sinistro ? Quanti si lasciano attrarre da sconti e abbuoni, dimenticando che il loro vero interesse è costituito da liquidazioni dei danni sollecite ed eque ?

Sono sempre più diffuse le assicurazioni on line, offerte a prezzi più convenienti rispetto a quelli delle Compagnie che operano mediante Agenti e Liquidatori presenti sul territorio, ai quali è facile rivolgersi per informazioni, chiarimenti, modifiche delle polizze.

E’ necessario, comunque – in tutti i casi – distinguere tra le cosiddette polizze per la responsabilità civile (assicurazione auto, disciplinata dalla legge 26.02.1977, n. 39) e quelle riferite ad altri rischi (incendio, furto, ecc.).

Nella prima ipotesi, per i soli danni a cose, i doveri della Compagnia, si sostanziano nell’obbligo di comunicare l’entità della somma che offre per il risarcimento, oppure i motivi per i quali ritiene di non fare l’offerta, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, presentata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale termine è dimezzato quando il modulo di denuncia è sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

L’assicuratore deve rispettare tale obbligo anche per i sinistri costituiti da lesioni personali, purché non aventi conseguenze a carattere permanente, guariti entro 40 giorni.

Se il danneggiato accetta la somma offertagli, la Compagnia deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione. Nel caso di assoluto silenzio dell’interessato, invece, deve corrispondere l’importo offerto entro 30 giorni, con le stesse modalità e con i medesimi effetti di cui alla ipotesi precedente.

Questi gli obblighi degli assicuratori, ma sussistono precisi doveri anche per l’assicurato. In particolare, egli – per i danni a cose – deve indicare il luogo, il giorno e l’ora in cui i beni danneggiati sono disponibili per l’ “ispezione”, ai fini dell’accertamento della entità del danno.

I giorni, non inferiori a otto, devono essere non festivi e successivi a quello di ricevimento, da parte dell’assicuratore, della richiesta di risarcimento ; l’orario deve essere quello normalmente utilizzato per lo svolgimento delle attività lavorative.

Per i sinistri con danni a persona, il danneggiato deve dare sollecita comunicazione delle lesioni e indicare la durata della inabilità lavorativa, nonché età, attività svolta, reddito percepito ; precisando, inoltre, se ha diritto a indennità di malattia da enti di assicurazione sociale.

Alla richiesta di risarcimento deve essere allegata idonea documentazione, relativa a durata della inabilità, intervenuta guarigione, entità del proprio reddito.

Diversa è la normativa per i sinistri riferiti a incendio, furto, ecc., per i quali non vigono le disposizioni particolari dell’assicurazione obbligatoria per l’auto. Per essi le condizioni di polizza prevedono che la quantificazione del danno  può essere concordata direttamente o demandata a periti. Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e acquisita la necessaria documentazione, l’assicuratore deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione, salvo riserve ed eccezioni regolarmente notificate all’assicurato.

Giova ricordare, inoltre, che la legge 248/2007 pone a carico delle Compagnie l’obbligo di inviare ai propri assicurati l’ “attestato di rischio”, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto; e ciò favorisce la possibilità di cambiare Assicuratore.

E’ tempo di vacanze e conviene partire dotati di polizze che garantiscono serenità.

Mietitura - Pieter Brueghel Il Vecchio
Mietitura – Pieter Brueghel Il Vecchio

Redazione Fidaf

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