Legge urbanistica Regione Lazio: modifiche alle LR 38/99 e 14/06
La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Lazio nel 2019 – 2020 ha istituito il Dipartimento Urbanistica e Territorio, che ha avviato uno studio di approfondimento su diversi punti delle Leggi regionali 38/99 e 14/06. La prima è quella sul “Governo del Territorio”, denominata anche Legge Urbanistica, mentre la seconda tratta delle “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”, precedentemente denominata sull’Agriturismo. Il lavoro ha portato alla elaborazione di molti emendamenti, che sono stati approvati dal Consiglio della FODAF Lazio e quindi inviati alla precedente Giunta e Consiglio Regionale. La Giunta, insediatasi due anni fa, ha da subito deciso di apportare delle modifiche alle citate leggi e l’Assessore all’Agricoltura e Bilancio Giancarlo Righini ha incaricato il Consigliere Vittorio Sambucci di procedere in tal senso. Il Consigliere ha creato un suo Gruppo di Lavoro costituito dal sottoscritto, Geom. Giovanni De Gol e l’Agrotecnico Fernando Iacovacci. Detto Gruppo, oltre ad aver apportato dei propri emendamenti, ha preso in seria considerazione il lavoro effettuato dal Dipartimento della FODAF Lazio, condividendone molti punti.
Lo studio del Gruppo ha portato alla elaborazione di 33 punti di modifiche da apportare alle LR 38/99 e 14/06, che sono stati oggetto della Proposta di Legge n. 86/23.
In un accordo preso durante una riunione svolta alla Regione Lazio a febbraio, alla presenta dell’Assessore Righini, dei membri della sua Segreteria, dei Funzionari del settore, alcuni Presidenti sia degli Ordini provinciali degli Agronomi, sia di altri Collegi, nonché di alcune sigle sindacali, è stato deciso di portare 10 punti nel cosiddetto Collegato al Bilancio, che è prima stato approvato dalla Giunta il 30 luglio c.a. con PL170 e la cui votazione finale è avvenuta nei lavori d’Aula di Consiglio del 27 novembre c.a. e pubblicati sul BURL del 12/12/2024.
Sono stati considerati e introdotti diversi argomenti a cominciare dal problema delle successioni ereditarie, risolto con la possibilità di frazionamento degli aventi diritto, ma dando delle opportunità a coloro che intendono proseguire l’attività agricola. Il successivo punto ha riguardato l’adeguamento al DPR 380/2001 (T. U. per l’edilizia) per i fabbricati esistenti in zone agricole intestati o gestiti da soggetti non agricoli, per cui è possibile effettuare dei piccoli adeguamenti quali, pergolati, tettoie, porticati e opere pertinenziali nei limiti previsti.
Un punto fondamentale di modifica è stato la possibilità di presentare il PUA (Piano di utilizzazione Aziendale) in un Comune, ma assoggettando anche altre superfici presenti nel Fascicolo Aziendale e insistenti in altri Comuni, purché funzionali all’impresa in un contesto urbanistico, attraverso la elaborazione di un PUA redatto da un nostro Collega e presentato all’Ufficio SUAP del Comune.
Altre modifiche riportate in più punti hanno stabilito che gli interrati sotto gli annessi e le abitazioni non fanno alcuna cubatura, mentre sono aumentate le tipologie degli “annessi quali i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l’archivio documentale, i locali oggetto degli interventi di cui al comma 4, dell’articolo 15, della LR 14/2006”, con riferimento a interventi da destinare a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti a volumi tecnici e realizzazione di manufatti edilizi con superficie di 30 metri quadrati da destinare alle attività agrituristiche.
L’aggiunta di un semplice comma ha chiarito, rispetto ad un precedente parere emesso dalla regione lazio, che le diverse deroghe previste con il PUA, possono essere concesse anche in modo congiunto tra loro.
Il cambio di una sola parola, parametri in indici, ha adeguato la LR 38/99 a quanto previsto dall’art. 52 del PTPR eguagliando le norme.
Altro comma ha riguardato, al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti che consente di derogare il lotto, “mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale.”
La redazione del PUA deve essere accompagnata dalla predisposizione del documento preliminare della convenzione, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti interessati con l’attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo P.U.A, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto per asservire i terreni concessi ai vincoli previsti.
Infine le Commissioni Agrarie Comunali vengono adibite anche alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza. Quest’ultimo punto semplifica molto, dato che spesso per ottenere detta certificazione è necessario richiederla in altro Comune Capofila. Questa procedura che, semplifica molto, consente di accorciare i tempi dell’iter di approvazione dei PUA.
In sintesi queste modifiche e rappresentano un concreto supporto per le famiglie coinvolte nella gestione di aziende agricole, creando nuove opportunità per valorizzare il patrimonio rurale e sostenere lo sviluppo del territorio.
Autore: Prof. Enrico Martinoli