E’ legge l’equo compenso: tornano le tariffe professionali
Pur essendo un importante passo avanti nella determinazione degli onorari, la norma sull’equo compenso non si applica, indistintamente, a tutti i liberi professionisti ed a tutte le prestazioni professionali.
Il 12 agosto 2006 entrava in vigore la Legge n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223” (decreto Bersani) che aboliva le tariffe minime per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali.
Oggi, a distanza di quasi 17 anni, un altro provvedimento legislativo reintroduce, di fatto, le tariffe professionali.
Infatti, l’art. 12 della detta legge, titolato “Abrogazioni”, testualmente recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo l 9 -quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.”
Tralasciando i primi due riferimenti legislativi citati (l’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012 e l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017) relativi alla professione forense, l’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani),[“((a) l’obbligatorietà’ di tariffe)) fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”] riveste un’importanza molto estesa perché riguarda la totalità delle altre professioni regolamentate, disponendo l’abrogazione della norma che prevedeva la cancellazione delle tariffe fisse e/o minime relative alle attività dei liberi-professionisti…