Brutte soprese sotto l’albero di Natale per agronomi, geologi, chimici e attuari
Il 2020, caratterizzato dalla pandemia COVID 19, è stato un anno in cui tutte le certezze acquisite e maturate negli anni sono state scosse ed in certi casi quasi annullate dai numerosi provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel corso dei vari mesi del corrente anno.
Il lavoro dei liberi professionisti, iscritti alle Casse di Previdenza, basato prevalentemente sulla mobilità e sul contatto diretto con i committenti e con le pubbliche amministrazioni, tra il primo ed il secondo trimestre del 2020, è pressoché scomparso.
Solo il periodo estivo ha visto una ripresa delle attività professionali.
Purtroppo, con l’aumentare dei contagi e la suddivisione del territorio nazionale in zone disomogenee, nell’ultimo trimestre del 2020, si è verificato, in alcune regioni del paese, un nuovo blocco delle attività professionali.
In questo contesto economico i redditi dei professionisti italiani sono destinati, irrimediabilmente, a ridursi, con conseguente diminuzione dei contributi previdenziali che verranno versati alle Casse.
Ma, a fronte di una prevedibile diminuzione dei contributi previdenziali versati, il prossimo anno gli iscritti all’EPAP ed alle altre casse previdenziali troveranno, grazie al meccanismo di calcolo previsto per la rivalutazione dei montanti contributivi, una nota positiva.
Infatti, il Ministero del Lavoro, in data 23 novembre 2020, sulla base della comunicazione ISTAT – PROTOCOLLO GENERALE 1870888/20 06/10/2020 P 01, ha reso noto il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi, che per il 2021 è pari all’ 1,9199 %. Quindi, anche nel 2021, il coefficiente di rivalutazione dei montanti aumenterà rispetto all’anno precedente che aveva visto il coefficiente raggiungere la percentuale dell’1,8254%.
Un valore particolarmente elevato se confrontato con gli attuali rendimenti dei BTP decennali, emessi dall’Italia, che hanno un rendimento lordo inferiore all’1%.
Presumibilmente, anche nei prossimi anni il coefficiente di rivalutazione dei montanti non dovrebbe variare sensibilmente, in quanto il coefficiente di rivalutazione tiene conto dell’andamento del PIL nell’ultimo quinquennio (2014-2019), che attenuerà sensibilmente il dato negativo del 2020.
Se poi verranno adottati dei provvedimenti analoghi a quelli indicati nel D.L. 21 maggio 2015, n. 65 “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2015, n. 116), in particolare all’articolo 5: “Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo in vigore dal 21 maggio 2015”, si avrà un impatto ancora minore sui futuri coefficienti di rivalutazione.
Così dispone infatti la norma citata: “All’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è inserito, infine, il seguente periodo: “In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive”.
Per una notizia positiva, qual è l’aumento dei coefficienti di rivalutazione dei montanti, nel 2021 si rileva, per contro, un’ulteriore diminuzione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Infatti, il 01/06/2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto riguardante la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, che modifica la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, e la Tabella A della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
E’ utile ricordare che i coefficienti di trasformazione si applicano al montante individuale maturato dall’iscritto alla cassa e consentono di calcolare l’assegno pensionistico annuo.
Più precisamente, i coefficienti di trasformazione variano in relazione all’età anagrafica in cui si decide di andare in pensione e sono via via crescenti in base all’età.
Pertanto, con l’aumentare dell’età anagrafica dell’iscritto che richiede la pensione, aumenterà anche il coefficiente di trasformazione, perché minore sarà la sua aspettativa di vita.
Il valore dei coefficienti di trasformazione è rimasto immutato dal 1996, anno della loro introduzione, fino al 2009, cioè per ben 14 anni, per poi variare con cadenza triennale negli anni: 2010-2012; 2013-2015; 2016-2018, ed infine con cadenza biennale a partire dal 2019: periodo 2019-2020; 2021-2022…