Dodici anni di crisi congiunturale delle professioni dell’area territorio e ambiente e il COVID-19

Dodici anni di crisi congiunturale delle professioni dell’area territorio e ambiente e il COVID-19
  1. PREMESSA
    1. L’ultradecennale grave crisi dell’industria, dell’agricoltura e delle costruzioni ha comportato una contrazione del mercato talmente rilevante, da aver prodotto la chiusura di un elevato numero di studi professionali, con relativa perdita di saperi, esperienze e posti di lavoro (perdute 120.000 imprese e 600.000 posti di lavoro).
    2. La deregolamentazione selvaggia del mercato del lavoro delle professioni del territorio, giustificata dal mito della concorrenza senza regole, ha generato la perdita di ogni dignitoso e coerente rapporto tra il compenso professionale e la responsabilità e l’importanza delle prestazioni svolte, sul piano della sicurezza, della salute pubblica, del benessere, della qualità ambientale, paesaggistica, dell’innovazione, dell’ottimizzazione energetica e della vita dei cittadini italiani.
    3. L’apparato normativo e procedimentale riferito all’urbanistica, all’edilizia e ai lavori pubblici, si è dilatato e complicato a tal punto, che si è tramutato da garanzia di trasparenza, a un fattore produttore di conflitti, sovrapposizione di competenze tra l’apparato tecnico pubblico e quello professionale privato, che costituisce di per sé un ostacolo allo sviluppo economico del Paese, causando costi sociali molto alti; il sistema burocratico che ne è derivato, da un lato ingessa ogni iniziativa privata e dall’altro impedisce la tempestiva realizzazione anche delle opere pubbliche, e contemporaneamente ostacola le iniziative dei soggetti privati, causando una paralisi burocratico-amministrativa, che spalanca le porte alla corruzione e all’illegalità e inibisce lo sviluppo del sistema produttivo.
    4. L’alterno atteggiamento degli indirizzi politici verso il settore libero professionale ha fatto si che ad una legge volta a favorire l’aggregazione professionale, finalizzata alla maggiore capacità organizzativa, sia seguito un “regime fiscale agevolato” non applicabile alle strutture professionali associate, creando discriminazioni tra i singoli professionisti e quelli associati alterando le regole basilari del libero mercato, e che, di fatto, suggerisce il ricorso alla disaggregazione delle strutture degli studi professionali, al fine di contenere l’entità della pressione fiscale.
    5. La Pandemia COVID-19 ha ulteriormente e pesantemente aggravato la crisi sofferta dai liberi professionisti dell’Area Territorio e Ambiente: per effetto delle misure restrittive resesi necessarie per limitare la diffusione del virus, la larga maggioranza degli studi professionali è stata costretta alla chiusura pressoché totale, in quanto le attività professionali sono costituite prevalentemente da relazioni interpersonali dirette (incontri, appuntamenti, sopralluoghi, visite etc.) che non possono essere gestite soltanto in smart working.
  2. LA COMPETENZA DELLE LIBERE PROFESSIONI DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE
    1. Nonostante la crisi sofferta, il settore delle costruzioni, l’industria e l’agricoltura ricoprono ancora un ruolo preminente nel sistema economico nazionale, producendo un essenziale “effetto trainante” dell’economia interna e delle esportazioni, anche per effetto dell’ampia filiera che determinano.
      In questo ambito le professioni dell’area territorio e ambiente rappresentano una componente irrinunciabile, per il fondamentale contributo di competenza e innovazione che hanno sempre fornito.
    2. È necessario oggi più che mai che lo Stato, e per esso il Governo, riaffermi che le competenze culturali, scientifiche e tecniche di cui i liberi professionisti italiani sono portatori rappresentano una risorsa inalienabile del Paese, per l’alto contributo fornito sul piano:
      1. economico, anche nella sua accezione più green, sia in termini di contribuzione diretta, sia per le ricadute prodotte dai servizi di alta qualità, offerti all’industria, al settore dell’agricoltura e delle costruzioni;
      2. sociale, per la maggiore sicurezza, salute pubblica, benessere, qualità della vita e qualità ambientale e paesaggistica, ed efficienza energetica, assicurati alla popolazione dall’applicazione delle specifiche competenze possedute, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale;
      3. culturale, dal momento che i liberi professionisti del territorio da sempre sono chiamati:
        • ad immaginare il futuro e a trasferire in esso la cultura del passato e del presente, così da costruire ambienti di vita, lavoro, svago efficienti ed innovativi, paesaggi naturali o artificiali di pregio, e nuovi rapporti tra uomo e ambiente;
        • ad assicurare la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e dei beni architettonici che ci provengono dalla storia e che costituiscono un patrimonio da valorizzare.
      Pertanto, nell’attuale fase emergenziale, la somma delle competenze possedute dalle libere professioni del Territorio e dell’Ambiente deve essere salvaguardata nell’interesse primario del Paese, attraverso l’attivazione di una concreta azione di sostegno economico dello Stato, in modo che siano evitati:
      • la perdita di saperi e conoscenze, recuperabili solo con costi elevati e in tempi significativi;
      • la perdita di posti di lavoro;
      • la riduzione delle entrate fiscali;
      • la mancata utilizzazione di qualificate risorse umane, la cui formazione ha rappresentato un rilevante costo per lo Stato e per le famiglie italiane;
      • il dissesto del territorio e gli squilibri ambientali.
  3. INTERVENTI D’EMERGENZA PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA, DELL’AGRICOLTURA E DEL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI: IL SOSTEGNO DELLE LIBERE PROFESSIONI PER LA SOPRAVVIVENZA DI SAPERI E CONOSCENZE
    Il blocco dell’attività degli studi professionali prodotto dall’emergenza sanitaria si è già trasformato in un emergenza economica, che produrrà per un lungo periodo un ulteriore drastico calo dei fatturati, con le comprensibili gravi ripercussioni sui flussi di cassa e dunque sulla liquidità disponibile per far fronte alla crisi, non avendo gli studi potuto godere se non in modo marginale, di ammortizzatori sociali o di contributi capaci di apportare un concreto sostegno, salvo che a talune limitate “fasce di reddito”.
    È altresì di tutta evidenza la necessità di intervenire con la dovuta tempestività ed ampiezza, così che nessun libero professionista tecnico sia lasciato indietro.
    A tale fine si propone:

    1. l’attivazione immediata di un piano di sostegno economico a fondo perduto, rivolto al comparto produttivo rappresentato dai liberi professionisti tecnici, che oggi si vedono esclusi, così da poter fornire la liquidità necessaria alla ripresa e alla sopravvivenza stessa dell’attività, che altrimenti soccomberebbe in tempi brevi, sotto il peso dell’indebitamento da prestiti;
    2. l’attivazione urgente di procedure per il saldo dei pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione ai liberi professionisti che hanno espletato gli incarichi professionali conferiti;
    3. l’attivazione del risarcimento immediato del danno da mancato lavoro, causa quarantena e introduzione del congedo straordinario, a tutela dei tempi di vita-lavoro e parentali;
    4. l’adozione di efficaci agevolazioni per promuovere, con dotazioni e logistica, lo smart working, con relativi finanziamenti per investimenti, formazione e provvista della liquidità connessa;

    Che almeno fino al 31.12.2021:

    1. siano stipulati specifici accordi tra Governo e Associazione Bancaria Italiana in cui sia stabilito che le notule pro forma o le fatture emesse dai liberi professionisti tecnici ad Enti Pubblici possano essere anticipate dagli istituti bancari per il loro intero importo e senza applicazione di costi per tali operazioni;
    2. la sospensione dei versamenti per le attività dei liberi professionisti e del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati da banche e da intermediari finanziari;
    3. la moratoria di tasse, adempimenti tributari, contributivi e assistenziali;

    Che almeno fino al 31.12.2025:

    1. l’affidamento degli incarichi di studio, analisi, progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche debba essere esclusivamente attribuito ai liberi professionisti tecnici abilitati ai sensi delle vigenti norme, attività questa incompatibile con il ruolo dei dipendenti tecnici della P.A., ai quali spettano i compiti di programmazione, gestione e controllo delle OO.PP., di RUP e simili;
    2. per l’affidamento degli incarichi professionali assegnati dalle P.A. ai Liberi Professionisti Tecnici, tra i criteri di aggiudicazione non possa più essere prevista l’offerta di ribasso degli onorari, al di sotto dei “parametri” emanati con D.M. n. 143 del 31/10/2013, che devono definire il minimo dell’equo compenso, indipendentemente dalle modalità procedurali di conferimento degli incarichi;
    3. la partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali richieda:
      1. circa i requisiti economico-finanziari: fatturato globale riferito ai servizi dei migliori cinque anni degli ultimi quindici esercizi, antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;
      2. circa i requisiti tecnico-organizzativi: dovrà essere eliminato ogni riferimento temporale e la capacità tecnica dovrà essere riferita all’intera carriera del professionista, o almeno agli ultimi quindici anni;
      3. circa i requisiti dei servizi di punta: la capacità tecnica sarà dimostrata dall’avvenuto espletamento di servizi appartenenti alle stesse categorie e classi di quelli oggetto di gara o aventi maggiore complessità;
    4. gli incarichi di progettazione conferiti dalle P.A. e le relative DD.LL. siano assegnati in continuità, al medesimo professionista;
    5. l’importo limite per l’affidamento diretto degli incarichi assegnati dalle P.A. ai Liberi Professionisti Tecnici, sia elevato alla soglia comunitaria (€ 220.000,00);
    6. sia creato un fondo di rotazione permanente, garantito dallo Stato e finalizzato a coprire le spese per la redazione di progetti di opere pubbliche, contenute in programmi pluriennali appositamente redatti, così da assicurare quella progettualità, adeguata e non affrettata, posta alla base della rapida attuazione delle opere pubbliche;
    7. sia introdotta una proroga, pari ad almeno un anno, del termine indicato al comma 1 – seconda e terza fattispecie – dell’Art. 2 delle NTC 2018, per eliminare i danni causati dai ritardi prodotti dall’emergenza sanitaria, che potrebbero differire oltre detto termine l’inizio di lavori pubblici le cui opere strutturali sono state dimensionate utilizzando la previgente normativa, di fatto rendendo indispensabile la redazione di un nuovo progetto.
  4. AZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA NAZIONALE
    1. Posta a base la necessità d’implementare le azioni di tutela del territorio, riducendo i rischi di natura geologica, con effetti positivi sulla qualità della vita e dei luoghi e quindi anche sulla bellezza del Paese, per il rilancio dell’economia è necessario un Piano Nazionale d’investimenti pubblici per innovazione e opere pubbliche e d’incentivazione agli investimenti privati, rivolto alla realizzazione d’interventi di manutenzione, messa in sicurezza, ottimizzazione energetica, d’innovazione e di valorizzazione del territorio, d’infrastrutturazione fisica e digitale, di rinaturalizzazione, recupero dei centri storici e riqualificazione urbana, quest’ultima attuata intervenendo sul costruito e finalizzata alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico, come pure all’attuazione di nuovi interventi per servizi pubblici essenziali (scuole, ospedali, carceri etc.) e per l’edilizia residenziale pubblica.
    2. È evidente che l’attuazione urgente del Piano Nazionale degli Investimenti, per quanto riguarda le opere pubbliche, se gestita con il vigente Codice dei Contratti, produrrebbe la sicura implosione del sistema, sotto il carico d’impegni che si riverserebbero sull’apparato burocratico. Pertanto, in attesa di un’ampia riforma delle normative di settore, si rende indispensabile la sospensione per 5 anni del Codice dei Contratti Pubblici, nelle parti riferite alle procedure di espletamento della gara e di successiva assegnazione e gestione degli appalti per lavori, norme che potranno essere sostituite:
      1. per le Grandi opere pubbliche attraverso la nomina di Commissari Straordinari e relativa attribuzione di poteri, di cui all’Articolo 4 del DL n. 32/2019;
      2. per gli altri appalti, con riferimento immediato alla Direttiva UE 24/2014, rendendo stabile l’inversione procedimentale. In tutti i casi si dovrà provvedere ad eliminare il contributo ad ANAC, sia per le stazioni appaltanti, sia per gli operatori economici.
    3. Dovrà essere eliminata ogni regola che produce situazioni di disparità di applicazione di regime fiscale, estendendo anche ai professionisti associati la possibilità di avvalersi dello stesso regime fiscale agevolato riservato ai professionisti singoli.
    4. Dovrà essere introdotto con urgenza un sistema di equo compenso, che preveda valori minimi per le prestazioni professionali, anche per la committenza privata, valori anche deducibili dal D.M. n. 143 del 31/10/2013; in tal modo sarà riequilibrato il rapporto tra i compensi professionali e le responsabilità e l’importanza sociale delle prestazioni svolte, sul piano della sicurezza, della salute pubblica, del benessere, della qualità ambientale, paesaggistica e della vita dei cittadini italiani.
    5. Dovranno essere aumentati i benefici fiscali e il tetto di spesa, in caso di esecuzione di interventi antisismici (sismabonus) e/o di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) prevedendo:
      1. l’omogeneizzazione delle percentuali previste per una o più unità immobiliari;
      2. la defiscalizzazione totale in caso di demolizione e ricostruzione di edifici non ricompresi nei centri storici e non rilevanti ai fini architettonici, al fine di favorire i processi di rinnovamento immobiliare;
      3. in caso d’interventi del tipo ecobonus o ecobonus + sismabonus, attuati con “cessione del credito”, sia previsto che l’aliquota dell’importo lavori non assoggettata a cessione del credito possa essere oggetto di deducibilità in cinque anni, da parte dei committenti i lavori (defiscalizzazione totale differita);
    6. Dovrà essere prevista l’estensione dei benefici fiscali per interventi del tipo ecobonus e/o sismabonus eseguiti su edifici aventi destinazione d’uso non residenziale;
    7. Dovranno essere individuati nuovi strumenti capaci di incentivare la partecipazione dei soggetti privati agli interventi di riqualificazione edilizia, energetica e urbana, mediante strategie pubblico-private di ampio respiro, con validità almeno decennale.
    8. Eliminazione di tutte le disparità di trattamento e di accesso ai contributi e partecipazione a bandi tra i liberi professionisti e le imprese, come ad esempio: bonus sanificazione, al quale i professionisti non possono accedere; bando “IO RESTO AL SUD” al quale le imprese possono accedere nei primi 36 mesi di attività, mentre i professionisti solo per 12 mesi; contributo di sostegno al reddito; contributi a fondo perduto COVID 19.
  5. SEMPLIFICAZIONE, DE-LEGIFICAZIONE, SUSSIDIARIETA’
    La legislazione urbanistica ed edilizia
    Lo stato attuale del corpus legislativo e regolamentare, con i suoi effetti sul piano economico e sociale è ormai talmente critico e disarticolato, da rendere indispensabile, per il suo rilancio, la volontà delle forze governative di effettuare riforme sostanziali e coraggiose, che possono avvalersi anche della cultura della libera professione, che ha capacità ed esperienza di assumersi responsabilità e di risolvere problemi.
    Una volta raggiunto questo irrinunciabile traguardo sarà possibile generalizzare il principio di sussidiarietà offerta agli enti pubblici dai liberi professionisti, che potranno assumersi integralmente la responsabilità dei processi edilizi, con patti resi chiari e con competenze riconosciute anche economicamente.
    Ciò permetterà di riservare agli Enti i compiti di programmazione, gestione economica e controllo dei procedimenti, con i relativi risparmi in termini di costi e di miglioramento dell’efficienza dei servizi resi.
    In quest’ottica, per l’efficienza del nostro sistema, gli interventi che riteniamo essenziali sono:

    1. un’attività di delegificazione, specificatamente indirizzata all’annullamento di ogni forma di duplicazione delle competenze, con particolare riferimento alla fattispecie bis in idem così che sia riaffermato il diritto a non essere regolati, giudicati e poi puniti due volte per lo stesso fatto (esempio nei Contratti Pubblici: sovrapposizioni tra sanzioni dell’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’ANAC). Ciò consentirà che:
      • che per il rilascio del Permesso di Costruire i Comuni eseguano le sole istruttorie urbanistica, edilizia e geologica; gli aspetti relativi agli impianti tecnologici, energetici, acustici, sismici e di sicurezza saranno assoggettati ad autocertificazione asseverata del professionista e custoditi in cantiere, salvo gli aspetti antisismici, che saranno depositati presso gli Enti Regionali:
      • il disaccoppiamento dei procedimenti Paesaggistico da una parte e Edilizio dall’altra, in modo che il procedimento dell’autorizzazione paesaggistica e quello edilizio procedano in parallelo, ricongiungendosi prima del rilascio del titolo abilitativo;
      • la facilitazione dei cambi di destinazione d’uso in ambito urbano, senza applicazione di oneri concessori e prevedendo il solo reperimento delle dotazioni territoriali e funzionali, nel caso in cui l’aumento del carico urbanistico sia superiore ad un valore di soglia, da individuarsi normativamente;
      • di consentire l’insediamento di attività di ristorazione e di servizi (studi professionali, ambulatoriali, residenza, ecc.), anche negli edifici esistenti nel territorio agricolo e non più funzionali alla conduzione dei fondi, inserendo apposite indicazioni nelle norme che regolano la pianificazione urbanistica generale.
    2. una nuova Legge Urbanistica Nazionale di soli principi, non procedurale, che dovrebbe dare soltanto chiari indirizzi, sostituendosi al coacervo delle leggi regionali attuali;
    3. una sostanziale riscrittura della normativa sulla sicurezza e salute, soprattutto nei cantieri edili, per eliminare i fardelli burocratici e rendere veramente efficace la sicurezza, sull’esempio del modello anglosassone, che propone semplici linee guida ma alta specializzazione sulla sicurezza per ogni singola fase delle attività, con controllo costante interno e sanzioni che penalizzano, in caso di inadempienza, la qualificazione professionale degli addetti.
    4. la modificazione sostanziale della “legge Bassanini bis”, al fine di permettere un collegamento non procedimentale fra direttiva politica e progetto, eliminando i momenti di impasse o le situazioni di veto burocratico, chiarendo i ruoli e rafforzando l’imparzialità della burocrazia rispetto alla politica.
    5. la redazione di una nuova stesura del Codice dei Contratti Pubblici, con l’attiva partecipazione dei liberi professionisti tecnici, con il quale si dovrà provvedere al ridisegno dell’architettura decisionale e alla semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti, evitando quella frammentazione di questi ultimi, che conduce alla moltiplicazione degli obblighi e degli adempimenti, che producono solo oneri e ritardi, senza apportare un utile contributo alla qualità delle opere, alla lotta alla corruzione e, in generale, all’efficacia della governance.
La Professione Libera o la Professione Dipendente
In questo specifico settore è necessaria l’emanazione di norme rivolte alla:

  • promozione dell’aggregazione e dell’innovazione degli studi professionali. Gli studi devono essere parificati in tutte le circostanze alle piccole imprese, secondo quando indicato dalle norme europee; servono allo scopo, come per le imprese, interventi di sostegno economico,per il mantenimento delle attività professionali e quindi dei saperi e dei posti di lavoro.
  • riforma e modernizzazione delle regole che disciplinano le professioni, con identificazione della modalità di esercizio della professione e precisazione degli ambiti d’incompatibilità tra la professione libera e la professione dipendente, in ambito pubblico e privato.

Roma, 13 giugno 2020

VEDI DOCUMENTO FIRMATO

ALA ASSOARCHITETTI: Bruno Gabbiani (architetti, ingegneri, pianificatori, paesaggisti, conservatori, designer);
ASSO INGEGNERI-ARCHITETTI: Maria Pungetti (ingegneri, architetti);
ANTEC: Amos Giardino (periti industriali, periti agrari, agrotecnici, geometri);
INARSIND: Roberto Rezzola (ingegneri, architetti);
FIDAF: Andrea Sonnino (dottori in Scienze Agrarie e Forestali);
SINGEOP: Guglielmo Emanuele (geologi)

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Redazione Fidaf

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