Consorzi Agrari: riorganizzazione e rilancio

Quale è la situazione e quali sono le prospettive dei Consorzi Agrari, dopo le varie, opportune iniziative tendenti a coordinarne le attività e, conseguentemente, la relativa gestione ?

In amministrazione ordinaria ne sono rimasti 27 – con competenza territoriale estesa, per la maggioranza di essi, a più province limitrofe – e 4 in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione all’esercizio di impresa. Il panorama completo comprende anche 16 Consorzi in liquidazione, con scarse prospettive di “ritorno in vita”.

Una situazione che sarebbe ben più preoccupante, ove non fossero state realizzate iniziative di accorpamento e ristrutturazione, di cui si è fatto cenno. Una foto di gruppo che può e deve essere “ritoccata”, ricordando la storia secolare dei Consorzi e il contributo – innegabile – che essi hanno saputo dare per la crescita delle attività agricole tutte, nonché di quelle ad esse connesse.

Non è venuta meno la volontà di superare l’emergenza, per sviluppare, su migliori basi – giuridiche, strutturali, manageriali, operative – un rinnovato tessuto consortile che dia sostegno e propulsione ai processi dell’auspicato, necessario sviluppo della nostra agricoltura. Che questa speranza e questa volontà esistano, insieme alla consapevolezza delle difficoltà, ma anche delle reali possibilità di ricostruzioni, è dimostrato dalla riorganizzazione in atto della loro presenza, in aree sempre più vaste.

Il punto di fondo sul quale occorre realizzare il più diffuso consenso è che i Consorzi contribuiscono concretamente a sostenere il futuro del settore primario; un futuro che è necessario, perché l’economia nazionale non può farne  a meno. E i Consorzi sono sicuramente in grado di offrire mezzi produttivi, strutture di servizio, assistenza tecnica agli imprenditori interessati, nonché tutela e valorizzazione dei loro prodotti.

Opportuno appare il costante loro riordino strutturale, non ancorato alla sola entità del fatturato. La presenza, infatti, nelle aree agricole meno favorite deve tener conto anche della funzione sociale delle attività consortili, che non può essere soppressa o ignorata in nome di un più vantaggioso traguardo economico; anche se non si può pretendere una gestione in permanente perdita, in nome di una giustificazione sociale.

Nella prospettiva della riorganizzazione in corso, trova conferma la necessità della concentrazione dei Consorzi, dal momento che le realtà provinciali dimostrano la loro scarsa adeguatezza di fronte agli inarrestabili cambiamenti del mercato e del rapido decremento delle aziende.

Giova ricordare che i Consorzi Agrari sono stati regolati, fino agli anni ’90, da una complessa normativa – ispirata dalla economia agraria corporativa – in quanto ritenuti gestori di funzioni pubbliche; e che, attualmente, sono considerati cooperative private, connotate da alcune peculiarità di rilievo, che riguardano anche la vigilanza. Le principali disposizioni che li regolano sono le leggi n. 410/99, n. 233/2006, art. 1 comma 9 bis e n. 99/2009, art. 9.

Viene tutelata la loro denominazione – riservata esclusivamente alle società cooperative di cui alle predette leggi – e vengono considerati a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri di cui all’art. 2513 C.C., purché rispettino i requisiti di  cui all’art. 2514, che vieta la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori, con l’obbligo di devoluzione del patrimonio – in caso di liquidazione – a fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; nonché il divieto di remunerazione degli strumenti finanziari, oltre il limite stabilito dal codice.

Le norme vigenti riconoscono la loro funzione di ausiliari del credito, quali negoziatori di cambiali agrarie; e stabiliscono, altresì, la prelazione a loro favore in caso di alienazione di beni immobili e di rami di azienda di altri Consorzi.

La vigilanza compete al Ministero dello Sviluppo Economico; al MIPAAF è riservata quella sull’attuazione dei loro piani agroindustriali, funzionali alla economia agraria, anche mediante il monitoraggio permanente delle attività dei Consorzi.

La nomina dei Commissari governativi e dei Commissari liquidatori compete ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Agricoltura. Sulla base della attuale normativa può essere nominato un solo Commissario, assistito da un Comitato di Sorveglianza.

Patterdale, William Turner
Patterdale, William Turner

Redazione Fidaf

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